Il 14 Luglio 2014 è stata costituita l’Associazione Dilettantistica Sportiva A.S.D. Equipe 2000 Oratorio Villaggio Snia che si basa sul seguente statuto:
Denominazione – sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituita, con sede in Cesano Maderno, via Magenta 3, un’associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di “A.S.D. Equipe 2000 – Oratorio Villaggio Snia” (d’ora in poi: “Associazione”).
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO II Scopo – Oggetto
Articolo 2
L’associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 3
L’oggetto sociale dell’Associazione è l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, nonché l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive.
L’associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:
- Organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal CSI, e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione;
- esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline del calcio e pallavolo, ma non solo, ivi comprese la formazione di dirigenti e allenatori, la didattica, la preparazione e l’assistenza alle suddette attività;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all’esercizio delle attività di cui alle precedenti lettere a/b).
- l’associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia dei Santi Ambrogio e Carlo, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive;
- l’associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.
L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati – purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto.
TITOLO III Associati
Articolo 4
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Possono essere soci dell’Associazione maggiorenni e minorenni che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all’attività associativa.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal richiedente, se maggiorenne, o da un genitore/tutore se minorenne.
L’ammissione tra i soci è deliberata dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e assumono i medesimi doveri nei confronti dell’Associazione, fatti salvi quelli derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva come atleti, allenatori, dirigenti o accompagnatori.
I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell’Associazione purché presentino domanda di ammissione.
Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo onorifico di Socio Onorario a coloro che operano e hanno operato con particolare impegno a favore dell’Associazione. I soci onorari, che hanno accettato tale titolo, non hanno diritto di voto e non sono tenuti a pagare la quota annuale o ad altri versamenti.
Articolo 6
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle specifiche attività sportive per le quali hanno presentato apposita domanda.
I soci maggiorenni possono esercitare il diritto di voto in Assemblea e possono far parte degli organi associativi, mentre i soci minorenni possono esercitare il diritto di voto solo per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.
I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, le decisioni degli Organi associativi, le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali cui l’Associazione è affiliata, nonché di corrispondere le quote associative annuali e i contributi specifici dovuti per la partecipazione a particolari attività.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7
L’ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo annualmente: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.
TITOLO IV Recesso – Esclusione
Articolo 8
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all’ente cui è affiliata l’Associazione, o a causa di morte.
Articolo 9
Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono – ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9 – essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e devono essere motivate.
Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V Risorse economiche – Patrimonio
Articolo 11
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote associative annuali;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- altre entrate compatibili a norma di Legge.
Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria dell’Associazione o all’incremento del patrimonio associativo.
Esercizio Sociale
Articolo 12
L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
TITOLO VI Organi dell’Associazione
Articolo 13
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore, se istituito ed eletto dall’Assemblea
Tutte le cariche sono gratuite.
Assemblea dei Soci
Articolo 14
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
Ciascun associato maggiorenne ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La relativa convocazione deve effettuarsi – almeno dieci giorni prima della adunanza – mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Articolo 15
L’assemblea ordinaria:
- approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri dell’Organo di Controllo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti associativi.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall’Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16
Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Ordinariamente il voto è palese, salvo che il Presidente disponga diversamente o il voto riguardi le persone.
Il verbale dei lavori assembleari è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Ciascun socio può chiedere al Presidente di consultare il libro dei verbali dell’Assemblea.
Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
Articolo 17
L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei soci aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell’Associazione.
Articolo 18
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell’organo provvede il Presidente dell’assemblea.
Consiglio Direttivo
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l’amministratore: tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell’identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società’ o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Si riunisce anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri inviata a tutti i consiglieri.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a tutti i membri almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (anche a mezzo mail).
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, L’Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.
Il Presidente
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 10 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Il presidente:
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
- in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione
- accetta e incassa liberalità e donazioni di modico valore, rilasciandone quietanze; tale potere può essere delegato al Tesoriere o ad altro consigliere.
- accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati – rilasciandone quietanze liberatorie – solo se non comportano obblighi per l’Associazione; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere.
- Ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.
- Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.
- Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
- Il Presidente nomina il Segretario
Il Segretario e il Tesoriere
Articolo 22
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla medesima persona.
Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente:
- la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, inserendoli nei rispettivi libri
- la tenuta dei libri sociali, curandone gli aggiornamenti,
- l’invio di comunicazioni ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell’Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l’archivio dei documenti contabili e contrattuali.
Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione.
Il Tesoriere deve consegnare ogni semestre un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.
Organo di Controllo (facoltativo)
Articolo 23
Spetta all’Assemblea la facoltà di nominare un organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, selezionati anche fra i non associati, e resta in carica 4 anni. Esso nomina al proprio interno il Presidente che deve essere professionista in possesso di regolare abilitazione e iscrizione all’Albo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile.
Spetta all’Organo di Controllo controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Esso Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell’Assemblea, l’Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti.
In quest’ipotesi, tutti i membri dell’Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Articolo 24
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.
TITOLO VII Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Articolo 25
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.
Norma finale
Articolo 26
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.
Il documento originale registrato all’ADE si trova presso la segreteria.